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Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale, alle quali il Ministro per l'agricoltura assegnera' annualmente una quota parte degli stanziamenti che potranno essere utilizzati anche dagli istituti a norma delle leggi regionali. A tale fine le Regioni devono comunicare annualmente al Ministero la situazione degli impegni assunti. Gli interventi previsti dalla presente legge si applicano anche al territorio della Calabria situato al di sopra di metri 300 di altitudine e considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1955, n. 1177.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-18;13~art3 · fonte del testo