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All'onere di lire 16 miliardi e di lire 14 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge negli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede rispettivamente mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008
