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Le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, modificato dall'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 240, sono estese al Magistrato alle acque per quanto riguarda i servizi di pronto intervento lungo i corsi d'acqua ricadenti nella sua competenza. Sono convalidati gli atti di pronto intervento disposti dal Magistrato alle acque a decorrere dal 1 settembre 1965 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si fa fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
