Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1971 al 16 dicembre 2010. 137 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a trattenere in servizio, per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ingegneri del ruolo del Genio civile e del ruolo aggiunto a tale ruolo, con qualifica non superiore a quella di ispettore generale, che hanno compiuto il 65° anno di eta'. Gli ingegneri e gli urbanisti di cui alla presente legge sono collocati in soprannumero. La loro cessazione dal servizio puo' essere disposta dal Ministro in qualsiasi momento. Gli impiegati trattenuti non possono conseguire promozioni: essi vengono utilizzati in compiti di studio, direzione, progettazione e collaudo dei lavori ed in particolari incarichi connessi con l'attivita' del Ministero dei lavori pubblici. Il trattamento economico degli impiegati e' quello previsto per la qualifica rivestita ed e' computabile ai fini del trattamento di quiescenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-07-27;632~art6 · fonte del testo