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[1]In relazione all'autorizzazione di spesa prevista nell'articolo precedente e' fissato un limite d'impegno per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica di 10.000.000 nell'esercizio 1941-42, di 20.000.000 annui negli esercizi 1942-43 e 1943-44 e di 10.000.000 nell'esercizio 1944-45.

[2]E' pure fissato in 2.000.000 nell'esercizio 1941-42, in 4.000.000 nell'esercizio 1942-43 e in 4.000.000 nell'esercizio 1943-44, il limite d'impegno per sussidi, premi e concorsi nella spesa di opere di competenza privata.

[3]La parte dei detti limiti eventualmente non impegnata in un esercizio finanziario andra' in aumento del limite stabilito per l'esercizio successivo.

Testo in vigore dal 20 marzo 1942 al 28 ottobre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-02-12;166~art2 · fonte del testo