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[1]In relazione all'autorizzazione di spesa prevista nell'articolo precedente e' fissato un limite d'impegno per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica di 10.000.000 nell'esercizio 1941-42, di 20.000.000 annui negli esercizi 1942-43 e 1943-44 e di 10.000.000 nell'esercizio 1944-45.
[2]E' pure fissato in 2.000.000 nell'esercizio 1941-42, in 4.000.000 nell'esercizio 1942-43 e in 4.000.000 nell'esercizio 1943-44, il limite d'impegno per sussidi, premi e concorsi nella spesa di opere di competenza privata.
[3]La parte dei detti limiti eventualmente non impegnata in un esercizio finanziario andra' in aumento del limite stabilito per l'esercizio successivo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 settembre 1942, n. 1140
1La L. 28 settembre 1942, n. 1140 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Sono ridotti inoltre di rispettive L. 40.000.000, lire 5.000.000 e L. 5.000.000 i limiti d'impegno fissati per l'esercizio medesimo con gli articoli 3 e 4 del decreto interministeriale 24 giugno 1942-XX, in applicazione dell'art. 1 della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1002, per spese a pagamento non differito relative ad opere pubbliche e ad opere private d'irrigazione e costruzione di acquedotti, e con l'art. 2 della legge 12 febbraio 1942, n. 166, per analoghe spese inerenti ad opere pubbliche e di bonifica nel territorio della Dalmazia".
Testo in vigore dal 28 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009
