Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]In relazione all'autorizzazione di spesa prevista nell'articolo precedente e' fissato un limite d'impegno per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica di 10.000.000 nell'esercizio 1941-42, di 20.000.000 annui negli esercizi 1942-43 e 1943-44 e di 10.000.000 nell'esercizio 1944-45.

[2]E' pure fissato in 2.000.000 nell'esercizio 1941-42, in 4.000.000 nell'esercizio 1942-43 e in 4.000.000 nell'esercizio 1943-44, il limite d'impegno per sussidi, premi e concorsi nella spesa di opere di competenza privata.

[3]La parte dei detti limiti eventualmente non impegnata in un esercizio finanziario andra' in aumento del limite stabilito per l'esercizio successivo. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 settembre 1942, n. 1140

1

La L. 28 settembre 1942, n. 1140 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Sono ridotti inoltre di rispettive L. 40.000.000, lire 5.000.000 e L. 5.000.000 i limiti d'impegno fissati per l'esercizio medesimo con gli articoli 3 e 4 del decreto interministeriale 24 giugno 1942-XX, in applicazione dell'art. 1 della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1002, per spese a pagamento non differito relative ad opere pubbliche e ad opere private d'irrigazione e costruzione di acquedotti, e con l'art. 2 della legge 12 febbraio 1942, n. 166, per analoghe spese inerenti ad opere pubbliche e di bonifica nel territorio della Dalmazia".

Testo in vigore dal 28 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 ottobre 1942

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1942 al 28 ottobre 1942.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 settembre 1942, n. 1140

    La L. 28 settembre 1942, n. 1140 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Sono ridotti inoltre di rispettive L. 40.000.000, lire 5.000.000 e L. 5.000.000 i limiti d'impegno fissati per l'esercizio medesimo con gli articoli 3 e 4 del decreto interministeriale 24 giugno 1942-XX, in applicazione dell'art. 1 della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1002, per spese a pagamento non differito relative ad opere pubbliche e ad opere private d'irrigazione e costruzione di acquedotti, e con l'art. 2 della legge 12 febbraio 1942, n. 166, per analoghe spese inerenti ad opere pubbliche e di bonifica nel territorio della Dalmazia".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-02-12;166~art2 · fonte del testo