Autorizzazione di spesa per l'impianto e l'esercizio di un laboratorio sperimentale funiviario
Art. 2
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La somma di cui all'articolo precedente sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di L. 50.000.000 per ciascuno dei due esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 e L. 47.000.000 nell'esercizio 1953-54.
Testo in vigore dal 7 aprile 1952 al 16 dicembre 2010
