Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1957 al 16 dicembre 2010. 122 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'alcole deve essere limpido, incolore, di odore gradevole, caratteristico alla degustazione; puo' essere tollerato un leggero odore che ricordi appena lievemente la materia prima di origine. La sua gradazione in volume a 15°, 56 non deve essere inferiore a 95°C dell'alcolometro ufficiale adottato dall'Amministrazione finanziaria. Le sostanze estranee contenute in 100 centimetri cubi di alcole anidro non dovranno superare i seguenti limiti:
tolto: Alcole metilico, in volume c.c.......... 0,50 per cento Acidita', in acido acetico, mgr........... 5 per cento Eteri, in acetato di etile, mgr........... 60 per cento Aldeidi, mgr..................... 5 per cento Alcoli superiori, mgr................ 10 per cento Forfurolo F........................ tracce La colorazione con il saggio al permanganato, eseguito secondo il metodo di Allen, deve permanere almeno 10 minuti primi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-10-03;1029~art2 · fonte del testo