Art. 15 — Difesa delle piante dalle cause nemiche
E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per spese dirette alla difesa delle colture da parassiti animali e vegetali, nonche' per la concessione di contributi a cooperative, enti, associazioni, istituti e singoli agricoltori che attuino direttamente tale difesa. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, in ragione di lire 400 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore di Enti ed agricoltori associati, per la costruzione di impianti e l'acquisto di attrezzature per la disinfestazione dei prodotti agricoli, con preferenza alle iniziative destinate ai porti ed ai valichi di frontiera.
Testo vigente dal 10 giugno 1961
