Per il quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 la misura del concorso dei Consorzi anticoccidi alle spese di funzionamento del Commissariato generale anticoccidico, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1952, n. 136, e' stabilito nel 20 per cento dei contributi riscossi dai detti Consorzi ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 agosto 1960, n. 870. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con suo decreto potra', per singole annate, dispensare i Consorzi dal pagamento di tale concorso o ridurre la misura di esso, in relazione alle effettive esigenze del Commissariato generale anticoccidico.

Testo vigente dal 1 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;117~art2 · fonte del testo