Per il quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 il contributo di cui all'articolo 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, sara' determinato annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il limite massimo di 60 milioni di lire per ciascun esercizio finanziario e gravera' sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 1.

Testo vigente dal 1 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;117~art3 · fonte del testo