I proventi netti finora non utilizzati derivanti dalla gestione di grano estero affluiranno, fino all'importo di lire 1.250 milioni, ad apposito conto corrente di tesoreria dal quale saranno prelevati, per essere versati allo stato di previsione delle entrate a copertura degli oneri recati dalla presente legge.

Testo vigente dal 1 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;117~art4 · fonte del testo