Alla spesa di lire 500 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si fara' fronte con una corrispondente aliquota dei proventi netti finora non utilizzati, derivanti dalla gestione di grano estero per conto dello Stato. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 1 marzo 1963
