Alla spesa di lire 500 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si fara' fronte con una corrispondente aliquota dei proventi netti finora non utilizzati, derivanti dalla gestione di grano estero per conto dello Stato. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 1 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;122~art2 · fonte del testo