All'onere annuo di 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1966-67, si fara' fronte con i proventi di cui al precedente articolo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio negli esercizi sopra indicati.

Testo vigente dal 1 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;117~art5 · fonte del testo