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Il canone e' trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio in entrata dello Stato. Il 20 per cento dell'importo relativo e' riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa per essere impiegato nella manutenzione straordinaria degli alloggi. L'80 per cento dello stesso importo e' riassegnato al predetto stato di previsione per la realizzazione, a cura del Ministero della difesa, di altri alloggi.

Testo in vigore dal 1 settembre 1978 al 1 gennaio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-08-18;497~art14 · fonte su Normattiva