Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1995 al 9 marzo 1999. Leggi il testo vigente →
Il canone e' trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio in entrata dello Stato. Il 20 per cento dell'importo relativo e' riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa per essere impiegato nella manutenzione straordinaria degli alloggi. L'80 per cento dello stesso importo e' riassegnato al predetto stato di previsione per la realizzazione, a cura del Ministero della difesa, di altri alloggi. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1994, n. 724
2La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 43 comma 4) che le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate dall'articolo 14 sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana con proprio decreto, il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) interessate.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1995 al 9 marzo 1999
