Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 aprile 1955 al 30 marzo 1958. Leggi il testo vigente →
E' autorizzata la spesa di lire 500.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere in dipendenza dei terremoti verificatisi il 15 maggio 1951 nella Valle Padana, l'8 agosto ed il 1 settembre 1951 negli Abruzzi e nelle Marche e il 4 luglio 1952 in provincia, di Forli, nei Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro:
- a)alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;
- b)alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonche' di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;
- c)alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilita'. Al riparto della spesa per gli interventi di cui alla precedenti lettere si provvedera' con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.
Testo in vigore dal 7 aprile 1955 al 30 marzo 1958
