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E' autorizzata la spesa di lire 500.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere in dipendenza dei terremoti verificatisi il 15 maggio 1951 nella Valle Padana, l'8 agosto ed il 1 settembre 1951 negli Abruzzi e nelle Marche e il 4 luglio 1952 in provincia, di Forli, nei Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro:
- a)alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;
- b)alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonche' di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784; 1 2
- c)alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilita'. 1 2 Al riparto della spesa per gli interventi di cui alla precedenti lettere si provvedera' con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 febbraio 1958, n. 141
1La L. 27 febbraio 1958, n. 141 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzata la spesa di lire 1.750.000.000 per provvedere alla concessione dei sussidi statali di cui alle leggi 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, n. 503, 9 novembre 1949, n. 939, 1 ottobre 1951, n. 1133, 10 marzo 1955, n. 101, e 19 marzo 1955, n. 188, nei Comuni che sono stati determinati con i decreti interministeriali emanati in applicazione delle leggi stesse e per l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere b) e c), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti, verificatisi il 26 e 27 maggio 1956 nei Comuni della provincia di Forli' che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, dal terremoto del 17 e 19 luglio 1957 nella zona di Spoleto e dal terremoto del 6 dicembre 1957 nella zona dell'Orvietano e territorio adiacente."
L. 20 ottobre 1960, n. 1253
2La L. 20 ottobre 1960, n. 1253 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere b) e c), ivi compresi i fabbricati rurali (sempre che al ripristino dei fabbricati stessi non siasi gia' provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti verificatisi il 26 aprile 1959 ed il 13 giugno 1959 in provincia di Udine, nei comuni di Arta, Cercivento, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paiuzza, Paularo, Prato Carnico, Raveo, Suttrio, Tolmezzo, Villa Santina, Zuglio, Chiusaforte, Moggio Udinese, Pontebba, Resia ed Ampezzo."
Testo in vigore dal 9 novembre 1960 al 22 dicembre 2008
