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I sussidi di cui al precedente art. 1, lettere b) e c), eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno. La concessione potra' essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

Testo in vigore dal 7 aprile 1955 al 30 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1955-03-19;188~art4 · fonte del testo