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I sussidi di cui al precedente art. 1, lettere b) e c), eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno. La concessione potra' essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 febbraio 1958, n. 141

1

La L. 27 febbraio 1958, n. 141 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzata la spesa di lire 1.750.000.000 per provvedere alla concessione dei sussidi statali di cui alle leggi 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, n. 503, 9 novembre 1949, n. 939, 1 ottobre 1951, n. 1133, 10 marzo 1955, n. 101, e 19 marzo 1955, n. 188, nei Comuni che sono stati determinati con i decreti interministeriali emanati in applicazione delle leggi stesse e per l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere b) e c), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti, verificatisi il 26 e 27 maggio 1956 nei Comuni della provincia di Forli' che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, dal terremoto del 17 e 19 luglio 1957 nella zona di Spoleto e dal terremoto del 6 dicembre 1957 nella zona dell'Orvietano e territorio adiacente."

L. 20 ottobre 1960, n. 1253

2

La L. 20 ottobre 1960, n. 1253 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere b) e c), ivi compresi i fabbricati rurali (sempre che al ripristino dei fabbricati stessi non siasi gia' provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti verificatisi il 26 aprile 1959 ed il 13 giugno 1959 in provincia di Udine, nei comuni di Arta, Cercivento, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paiuzza, Paularo, Prato Carnico, Raveo, Suttrio, Tolmezzo, Villa Santina, Zuglio, Chiusaforte, Moggio Udinese, Pontebba, Resia ed Ampezzo."

Testo in vigore dal 9 novembre 1960 al 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 9 novembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1958 al 9 novembre 1960.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 ottobre 1960, n. 1253

    La L. 20 ottobre 1960, n. 1253 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere b) e c), ivi compresi i fabbricati rurali (sempre che al ripristino dei fabbricati stessi non siasi gia' provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti verificatisi il 26 aprile 1959 ed il 13 giugno 1959 in provincia di Udine, nei comuni di Arta, Cercivento, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paiuzza, Paularo, Prato Carnico, Raveo, Suttrio, Tolmezzo, Villa Santina, Zuglio, Chiusaforte, Moggio Udinese, Pontebba, Resia ed Ampezzo."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-03-19;188~art4 · fonte del testo