Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1958 al 9 novembre 1960. Leggi il testo vigente →
Le domande per la concessione di sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 febbraio 1958, n. 141
1La L. 27 febbraio 1958, n. 141 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzata la spesa di lire 1.750.000.000 per provvedere alla concessione dei sussidi statali di cui alle leggi 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, n. 503, 9 novembre 1949, n. 939, 1 ottobre 1951, n. 1133, 10 marzo 1955, n. 101, e 19 marzo 1955, n. 188, nei Comuni che sono stati determinati con i decreti interministeriali emanati in applicazione delle leggi stesse e per l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere b) e c), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti, verificatisi il 26 e 27 maggio 1956 nei Comuni della provincia di Forli' che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, dal terremoto del 17 e 19 luglio 1957 nella zona di Spoleto e dal terremoto del 6 dicembre 1957 nella zona dell'Orvietano e territorio adiacente."
Testo in vigore dal 30 marzo 1958 al 9 novembre 1960
