Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 1960 al 22 dicembre 2008. 79 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le domande di sussidio per la riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, nonche' di quelli destinati ad uso di culto e di beneficenza, di cui alla lettera b) del precedente art. 1, devono essere presentate corredate dalla perizia dei lavori da eseguire e dal certificato dell'autorita' competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare. I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarita' e l'ammontare dei lavori eseguiti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-03-19;188~art6 · fonte del testo