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Le domande di sussidio per la riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, nonche' di quelli destinati ad uso di culto e di beneficenza, di cui alla lettera b) del precedente art. 1, devono essere presentate corredate dalla perizia dei lavori da eseguire e dal certificato dell'autorita' competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare. I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarita' e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Testo in vigore dal 7 aprile 1955 al 30 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1955-03-19;188~art6 · fonte del testo