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L'articolo 6 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, e' sostituito dal seguente: "I provveditori alle Opere pubbliche sono autorizzati, nei limiti delle somme assegnate ai rispettivi Provveditorati, ad assumere impegni sulle cifre di cui all'art. 5 fin dal primo anno di applicazione della presente legge".

Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 22 dicembre 2008

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