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I sinistrati bisognosi aventi titolo al contributo per la ricostruzione o la riparazione delle loro case, a norma della presente legge, potranno ottenere che tutti i lavori siano eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici impegnandosi al versamento in dieci annualita' della quota a loro carico. Per i sinistrati che posseggono un solo alloggio la quota a loro carico viene suddivisa in venti annualita'.

Testo in vigore dal 17 luglio 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-13;554~art3 · fonte del testo