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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere nell'esercizio 1953-54, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi i in annualita' agli enti e societa', previsti nelle citate disposizioni, che costruiscono case popolari, entro il limite di impegno di lire 1.500.000.000.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-01;901~art1 · fonte del testo