Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008. 132 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La somma complessiva di lire 52.500.000.000 occorrente per il pagamento degli ulteriori contributi previsti dal precedente art. 1, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. All'onere di lire 1.500.000.000 relativo alla prima rata dei contributi di cui al precedente articolo si fara' fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54. La rimanente somma di lire 51.000.000.000 sara' stanziata nel suddetto stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500.000.000 annue dal 1954-55 al 1987-88. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-12-01;901~art2 · fonte del testo