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La somma complessiva di lire 52.500.000.000 occorrente per il pagamento degli ulteriori contributi previsti dal precedente art. 1, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. All'onere di lire 1.500.000.000 relativo alla prima rata dei contributi di cui al precedente articolo si fara' fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54. La rimanente somma di lire 51.000.000.000 sara' stanziata nel suddetto stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500.000.000 annue dal 1954-55 al 1987-88. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-01;901~art2 · fonte del testo