Il limite degli impegni che il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere nell'esercizio finanziario 1950-51 a norma dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e' elevato di lire un miliardo, ripartito come segue:

  • 1)per contributi nella costruzione delle opere stradali di cui all'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e delle opere elettriche di cui all'art. 10 della citata legge: lire 300 milioni, di cui lire 150 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;
  • 2)per contributi nella costruzione delle opere igieniche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della citata legge 3 agosto 1949, n. 589: lire 380 milioni, di cui lire 190 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;
  • 3)per contributi nella costruzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'art. 8 della suindicata legge: lire 320 milioni, di cui lire 160 milioni per l'Italia meridionale ed insulare; La somma complessiva di lire 35 miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi in annualita' trentacinquennali, attribuita per lire 17.500.000.000 all'Italia meridionale ed insulare e per lire 17.500.000.000 all'Italia settentrionale e centrale, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di un miliardo in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1984-85.

Testo vigente dal 20 luglio 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-06-22;480~art1 · fonte del testo