Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sara' fissato annualmente il limite degli impegni da assumere per l'applicazione della presente legge. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sara' stanziata annualmente la somma relativa agli eventuali oneri dipendenti dalla garanzia concessa ai sensi dell'art. 13. Per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni per l'importo complessivo di L. 2.000.000.000, in ragione di un miliardo per ciascun esercizio ripartito come segue:

  • 1)per contributi nella costruzione delle opere stradali di cui all'art. 2, e delle opere elettriche di cui all'art. 10, L. 310.000.000 di cui 155.000.000 per l'Italia meridionale ed insulare;
  • 2)per contributi nella costruzione delle opere igieniche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, L. 350.000.000 di cui 175.000.000 per l'Italia meridionale ed insulare;
  • 3)per contributi nella costruzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'art. 8, L. 300.000.000 di cui 150.000.000 per l'Italia meridionale ed insulare;
  • 4)per contributi nella costruzione delle opere marittime di cui all'art. 9, L. 40.000.000 di cui 20.000.000 per l'Italia meridionale ed insulare. Gli stanziamenti relativi al primo miliardo, di cui al comma precedente, sono compresi nei capitoli 294, 299, 297, 295 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50. La somma complessiva di 70 miliardi occorrente per il pagamento dei contributi in annualita' trentacinquennali, di cui al terzo comma del presente articolo, attribuita per 35 miliardi all'Italia meridionale ed insulare e per 35 miliardi all'Italia settentrionale e centrale, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di: un miliardo nell'esercizio 1949-50; due miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1983-84; un miliardo nell'esercizio 1984-85.

Testo vigente dal 3 settembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589~art17 · fonte del testo