((Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni nella spesa riconosciuta necessaria nelle seguenti misure:

  • 1)dei 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente i Comuni e le frazioni isolate, nonche' delle strade di accesso dal Capoluogo alla stazione ferroviaria o alla strada statale o all'autostrada piu' vicina, quando il Comune e' sprovvisto del relativo allacciamento rotabile entro i limiti di 25 chilometri; e infine per la costruzione o il completamento delle strade necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un Comune col maggior centro di popolazione dei Comuni vicini, di quelle necessarie a porre in comunicazione due o piu' frazioni di uno stesso Comune;
  • 2)del 3,50 per cento, per la costruzione o il completamento di strade provinciali, anche se non ancora classificate;
  • 3)del 3,50 per cento per la sistemazione straordinaria, anche con cilindratura e bitumatura, delle strade provinciali e comunali interne agli abitati;
  • 4)del 2 per cento per tutte le altre strade previste dal decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal decreto-legge 8 maggio 1919, n. 877)).

Testo vigente dal 24 aprile 1953

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Che cosa è cambiato dal 24 aprile 1953

Confronto con la versione in vigore dal 3 settembre 1949 al 24 aprile 1953. 176 parole tolte, 106 parole aggiunte in 6 capoversi.

Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per tolto: trentacinque aggiunto: 35 anni nella spesa tolto: riconosciuto aggiunto: riconosciuta necessaria nelle seguenti misure:

1) tolto: del aggiunto: dei 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla tolto: esistente rete i comuni aggiunto: rete esistente i Comuni e le frazioni tolto: isolati aggiunto: isolate, nonche' delle strade di accesso dal tolto: capoluogo aggiunto: Capoluogo alla stazione ferroviaria aggiunto: o alla strada statale o all'autostrada piu' vicina, quando il tolto: comune e' sprovvisto di allacciamento rotabile alla ferrovia entro il limite di venticinque chilometri;

tolto: 2) del 4 per cento per aggiunto: Comune e' sprovvisto del relativo allacciamento rotabile entro i limiti di 25 chilometri; e infine per la costruzione o il completamento delle strade tolto: provinciali gia' classificate nella 1ª o nella 2ª serie aggiunto: necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un Comune col maggior centro di popolazione dei Comuni vicini, di quelle necessarie a porre in comunicazione due o piu' frazioni di uno stesso Comune;

tolto: 3aggiunto: 2) del 3 tolto: per centoaggiunto: ,50 per cento, per la costruzione o il completamento tolto: delle strade provinciali gia' classificate nella 3ª serie aggiunto: di strade provinciali, anche se non ancora classificate;

tolto: 4) dell'1aggiunto: 3) del 3,50 per cento per la tolto: costruzione o il completamento delle strade comunali obbligatorie gia' iniziate o classificate. Per le strade provinciali non classificate di serie potra' concedersi un contributo del 4 per cento o del 3 pero cento a seconda, della maggiore o minore importanza da riconoscere con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il contributo di cui ai precedenti commi puo' essere elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando si tratti di strade da costruire o completare dalle province o dai comuni dell'Italia meridionale ed insulare. Per aggiunto: sistemazione straordinaria, anche con cilindratura e bitumatura, delle strade provinciali e comunali interne agli abitati;

aggiunto: 4) del 2 per cento per tutte le altre strade previste tolto: nel aggiunto: dal decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal decreto tolto: luogotenenzialeaggiunto: -legge 8 maggio 1919, n. 877tolto: , e non contemplate nei commi precedenti puo' essere concesso un contributo per trentacinque anni del 2 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589~art2 · fonte del testo