La somma di cui al precedente articolo sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1952-53 sul capitolo 57. Alla copertura della spesa sara' provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento sul capitolo 51 dello stato di previsione predetto, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 17 gennaio 1951, n. 15, relativamente alla quota, a carico dell'indicato esercizio finanziario.
Testo vigente dal 7 novembre 1952
