La maggiore spesa di lire 220.000.000 sara' stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1948-1949 e sara' compensata da una eguale riduzione della somma stanziata al capitolo 47 dello stesso stato di previsione in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 11 giugno 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-05-19;274~art2 · fonte del testo