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Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, si applicano anche in sede di attuazione della legge 19 febbraio 1970, n. 82, relativa al finanziamento delle opere di completamento e del materiale rotabile della linea A della ferrovia metropolitana di Roma di cui alla legge 24 dicembre 1959, numero 1145, salvo quanto previsto dal comma seguente. In sede di attuazione della legge 19 febbraio 1970, n. 82, la garanzia dello Stato sui mutui e sulle obbligazioni viene concessa per l'importo dell'investimento complessivo per la realizzazione del progetto delle opere di completamento e forniture di prima dotazione approvato ai sensi della legge medesima, dedotto il valore attuale del concorso dello Stato calcolato al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti.

Testo in vigore dal 26 agosto 1974 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1974-08-12;374~art3 · fonte del testo