Disposizioni

Art. 5 — Emissione di obbligazioni

Gli enti locali, ovvero gli enti e le societa' concessionari, che abbiano ottenuto il contributo previsto dalla presente legge, sono autorizzati, anche in deroga allo articolo 2410 del codice civile, ad emettere obbligazioni, da ammortizzare in un periodo non superiore ad anni trenta. L'emissione e' subordinata all'approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che puo'autorizzare la quotazione presso le borse italiane delle obbligazioni stesse. Gli istituti di credito e le banche di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni statutarie, ad assumere le obbligazioni stesse.

Testo vigente dal 15 gennaio 1970

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urn:nir:stato:legge:1969-12-29;1042~art5 · fonte su Normattiva