Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
A parziale modifica del terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145, le eventuali varianti ai progetti di cui agli atti di concessione previsti dal medesimo articolo 2 saranno approvate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, d'intesa col Ministro per il tesoro, sulla base del parere espresso in linea tecnica ed economica dalla commissione prevista dai commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042. Sara' in facolta' del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile di disporre, a cura dei concessionari l'esecuzione di studi, ricerche ed indagini inerenti ai lavori di costruzione della linea "A" della metropolitana di Roma anche indipendentemente dagli obblighi facenti carico ai concessionari stessi. La relativa spesa verra' rimborsata ai concessionari con provvedimento del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, d'intesa con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione di cui al precedente comma.
Testo in vigore dal 26 giugno 1971 al 22 dicembre 2008
