[1]Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dalla esecuzione della presente legge.

[2]La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 3 maggio 1955

[4]EINAUDI

[5]SCELBA - GAVA - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Testo vigente dal 27 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-05-03;429~art3 · fonte del testo