[1]Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dalla esecuzione della presente legge.
[2]La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 maggio 1955
[4]EINAUDI
[5]SCELBA - GAVA - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Testo vigente dal 27 maggio 1955
