I sussidi integrativi di esercizio possono essere accordati per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna di preminente interesse pubblico sempre che i concessionari abbiano applicato tutti i provvedimenti consentiti per l'adeguamento delle tariffe ed attuino quei provvedimenti che risultino idonei a migliorare le condizioni dei servizi e i risultati economici della gestione.

Testo vigente dal 17 maggio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-21;210~art2 · fonte del testo