Per le ferrovie, le tramvie e filovie extraurbane e le funivie, per le quali non si faccia luogo all'applicazione dell'art. 3 della presente legge o per le quali i provvedimenti di cui all'articolo medesimo non siano stati ancora attuati, sara' provveduto, su domanda del concessionario, alla variazione delle sovvenzioni di cui al precedente art. 2 in base alle risultanze di un piano finanziario comprendente le previsioni dei prodotti e delle spese dell'esercizio durante la restante durata della concessione o durante il periodo che precede la effettiva attuazione dei provvedimenti approvati in base all'art. 3 della presente legge. Nel piano finanziario sara' conteggiato anche il nuovo importo delle quote annue che il concessionario dovra' accantonare per il rinnovo degli impianti e dei materiali e per la costituzione di fondi speciali che siano stabiliti negli atti di concessione, nonche' la quota annua di ammortamento del disavanzo di puro esercizio riconosciuto ammissibile dal 1 gennaio 1948 al 30 giugno 1952, per la parte non coperta dai sussidi integrativi di esercizio, i quali non saranno ripetuti in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1042, si applicano per la residua durata della concessione, alle aziende che fruiscono delle provvidenze recate dalla presente legge.

Testo vigente dal 25 settembre 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1221~art5 · fonte del testo