Per la durata dell'esercizio finanziario 1948-49, e' autorizzata la concessione dei sussidi integrativi di esercizio, di cui all'art. 27, lettera b), del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, ed all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, alle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, anche in pendenza della regolarizzazione della concessione richiesta al Ministero dei trasporti, in applicazione del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, e successive aggiunte e modificazioni, delle disposizioni vigenti in materia di navigazione lacuale, nonche' dell'art. 1270 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
Testo vigente dal 27 dicembre 1948
