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Le domande per l'ammissione all'esperimento per l'avanzamento a scelta sono prese in esame dalle autorita' incaricate del giudizio di 1° grado, le quali si pronunciano inappellabilmente - con le norme stabilite dal regolamento - circa l'ammissibilita' o meno del candidato.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
