Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I risultati dell'esperimento di cui all'art. 98 sono comunicati alle autorita' incaricate del giudizio di 1° grado per le decisioni di loro competenza; poi vengono trasmessi alle autorita' del giudizio di 2° grado e finalmente a quelle di 3° grado incaricate di decidere.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
