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[1]Gli ufficiali in congedo sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:

[2]se furono dichiarati per due volte, anche non consecutive, non idonei;

[3]se una volta furono dichiarati non idonei ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;

[4]se due volte furono cancellati dai detti quadri;

[5]se, appartenendo agli ufficiali di complemento, per due volte non parteciparono agli eventuali richiami.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art105 · fonte del testo