Art. 116-quater
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((Agli esami prescritti dall'art. 39 della presente legge debbono essere sottoposti anche tutti i tenenti del corpo di amministrazione, reclutati in base al R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, e le relative promozioni saranno effettuate nel limite dei posti che risulteranno vacanti a seguito dell'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito)).
Testo in vigore dal 30 marzo 1926 al 20 novembre 1926
