Art. 116-quater
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Agli esami prescritti dall'art. 39 della presente legge debbono essere sottoposti anche tutti i tenenti del corpo di amministrazione, reclutati in base al R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, e le relative promozioni saranno effettuate nel limite dei posti che risulteranno vacanti a seguito dell'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 4 novembre 1926, n. 1917, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 1927, n. 778, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Nella legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, dopo l'art. 116-quater e' aggiunto il seguente articolo: « I tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria in servizio effettivo che non ricoprano la carica di direttore studi ed esperienze di artiglieria debbono essere annualmente presi in esame - con le comuni norme d'avanzamento - per la idoneita' a scelta per titoli alla carica suddetta. Il giudizio, unico e decisivo, e' devoluto alla Commissione centrale di avanzamento. « Se giudicati idonei, saranno conservati in servizio effettivo transitoriamente con funzioni del grado inferiore, fino a quando non si sia resa vacante la suaccennata carica o non abbiano raggiunto il limite di eta' di 64 anni. « Qualora siano invece giudicati non meritevoli di essere inscritti nel quadro di avanzamento a scelta per titoli alla carica di direttore studi ed esperienze d'artiglieria, ovvero se non siano inscritti nel quadro medesimo per rinunzia volontaria, saranno considerati come esclusi definitivamente dall'avanzamento; e per tale esclusione varranno le norme stabilite per l'esclusione dall'avanzamento derivante dalla non idoneita' al grado superiore con identici effetti per quanto riguarda l'eliminazione dell'ufficiale dal servizio effettivo. « Per i tenenti generali suddetti il punto per la valutazione dei vari titoli accademici, delle pubblicazioni, studi, invenzioni, ecc., aventi stretta attinenza al servizio tecnico di artiglieria, sara' assegnato da una apposita speciale Commissione, da nominarsi con facolta' insindacabile del Ministro per la guerra »".
Testo in vigore dal 20 novembre 1926 al 16 dicembre 2009
