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Agli effetti di cui al precedente articolo 11 il collocamento fuori quadro di ufficiali, derivante da particolari esigenze durante il corso dell'anno - in aggiunta ai fuori quadro stabiliti per legge o per successivo decreto Reale - e qualunque altro movimento avvenga nei fuori quadro per esigenze varie, non costituiscono vacanze di organico e quindi non danno luogo a promozioni dal grado inferiore.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
