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Quando per il sopravvenire di speciali circostanze il numero degli ufficiali inscritti sui quadri di avanzamento si addimostri insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono, il Ministro della guerra dispone per la compilazione di quadri suppletivi di avanzamento, indicando volta a volta il grado ed il numero degli ufficiali che dovranno esservi compresi.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
