Art. 22 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
Art. 22 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1927 al 16 dicembre 2009. 100 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I giudizi della Commissione centrale di avanzamento sono definitivi quando risultino approvati dal Ministro per la guerra.
tolto: Nel caso in cui tali giudizi non siano approvati, il giudizio decisivo spetta al Ministro stesso, il quale fissa altresi' per i tenenti colonnelli il punto di merito definitivo. Il giudizio decisivo del Ministro per la guerra sostituisce, ad ogni effetto, quello della Commissione centrale di avanzamento e tiene anche luogo di quello spettante al Ministro stesso nei casi di discrepanza o di parita' di voti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 17 della citata legge 11 marzo 1926, n. 398.aggiunto: Art. 22 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art22bis · fonte del testo