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[1]((I giudizi della Commissione centrale di avanzamento sono definitivi quando risultino approvati dal Ministro per la guerra.

[2]Nel caso in cui tali giudizi non siano approvati, il giudizio decisivo spetta al Ministro stesso, il quale fissa altresi' per i tenenti colonnelli il punto di merito definitivo. Il giudizio decisivo del Ministro per la guerra sostituisce, ad ogni effetto, quello della Commissione centrale di avanzamento e tiene anche luogo di quello spettante al Ministro stesso nei casi di discrepanza o di parita' di voti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 17 della citata legge 11 marzo 1926, n. 398)).

Testo in vigore dal 1 febbraio 1927 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art22bis · fonte del testo