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La Commissione centrale si intende costituita, per i giudizi che deve pronunciare, quando sono presenti tre membri con diritto a voto ed il candidato e' dichiarato idoneo solamente se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art24 · fonte del testo